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Il voto disgiunto o panachage è un sistema elettorale che prevede la possibilità di esprimere due voti, uno per la scelta del partito, l’altro per la scelta del candidato. L’elettore può esprimere la preferenza anche per un candidato di un partito diverso da quello scelto. La divisione dei seggi avviene in base ai voti ottenuti dal partito, e all’interno della lista prevalgono i candidati che ottengono più voti di preferenza.
Alcuni sistemi elettorali prevedono che l’elettore esprima i due voti su due schede diverse (ad esempio la legge elettorale in vigore in Italia per la Camera dei deputati dal 1994 al 2006 prevedeva una scheda per il candidato nel collegio maggioritario uninominale e una per la quota proporzionale).
Il sistema del voto disgiunto è in vigore tra gli altri per le votazioni a lista aperta in Svizzera e in Lussemburgo[1], in alcuni Land tedeschi per le elezioni locali[2] e in Francia per le elezioni comunali limitatamente ai comuni con meno di 1000 abitanti (di 3500 prima della riforma per le elezioni di 2014). Era anche il sistema elettorale per le votazioni comunali in Belgio fino alla legge del 5 luglio 1976[3].
Il voto disgiunto in Italia
In Italia il voto disgiunto è ammesso per le elezioni regionali e, nell’ambito delle elezioni amministrative, per quelle comunali nei Comuni superiori ai 15.000 abitanti.
Ogni lista elettorale presenta un proprio candidato alla presidenza della Regione (più liste possono condividere lo stesso candidato) o alla carica di sindaco. L’elettore può esprimere due voti sulla stessa scheda: uno per una lista (al quale può aggiungere un voto di preferenza) e uno per un candidato presidente o sindaco, che può anche far capo a una lista diversa.
Per le elezioni comunali si possono aggiungere anche fino a due voti di preferenza sulla lista: se si sceglie di indicarne due, i voti devono andare a candidati di sesso diverso e non a due uomini o due donne, pena l’annullamento della seconda preferenza. In assenza di altri segni sulla scheda, i voti così espressi, alla lista ed ai consiglieri, vanno automaticamente al candidato sindaco collegato.
Il voto disgiunto consiste invece nel votare per una lista (un simbolo), magari esprimendo anche le preferenze, senza votare il sindaco collegato. In sostanza – nei Comuni con più di 15.000 abitanti – si dà all’elettore la possibilità di scegliere un candidato sindaco (tracciando un segno sul rettangolo del suo nome) ma anche contemporaneamente una lista che al candidato non è collegata (si deve tracciare un altro segno sul relativo contrassegno). Il voto così espresso viene attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista non collegata prescelta. In questo modo appunto i voti vanno da una parte (alla lista ed al consigliere) e contemporaneamente anche al sindaco antagonista.
Note
- ^ Country Profile – Luxembourg IFES Election Guide
- ^ (DE) Panaschieren in Wahlrecht.de
- ^ (FR) Jan Loones, Bert Anciaux, Christiaan Vandenbroeke, “Proposition de loi modifiant la loi électorale communale et instaurant le vote panaché“, Sénat de Belgique, 13 juillet 1995
Collegamenti esterni
- (EN) Voto disgiunto, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.